Art. 1.

      1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 369, 114, 115 e 329 del codice di procedura penale e di fatto commette atti idonei diretti, in modo non equivoco, a consentire di rendere di pubblico dominio per mezzo della stampa, della televisione e di qualunque altro mezzo l'invio dell'informazione di garanzia a una persona sottoposta ad indagini, è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa da 15.000 euro a 100.000 euro.